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Vulnerabilita'

Le analisi per la valutazione della sicurezza, sono state effettuate tenendo conto delle normative di seguito riportate:

  • D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2008 e 17/01/2018: Norme Tecniche per le Costruzioni.

  • Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2009 n. 617 : Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008, e Circ. annessa D.M. 2018.

  • Art. 2, C. 3 dell O.P.C.M. n 3274, del 23/03/2003.

  • Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, prot. n° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010: “Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanca all’ Art. 2, C. 3 dell O.P.C.M. n 3274, del 23/03/2003”.

In aggiunta sono state consultate, in quanto pertinenti, integrative e non in contrasto con le citate Norme Tecniche per le Costruzioni, alcune ulteriori normative tecniche:

  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011, "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle N.T.C. 14/01/2008”.

                 

Per quanto concerne il D.M.  2008, con l’annessa Circolare n° 617, esplicativa, di esso si è tenuto conto, per le problematiche tecniche di indagine e di verifica, sulle quali si sono basate le analisi effettuate. Per quanto riguarda il C. 3 , della Art. 2 dell’ O.P.C.M. del 2003, con relativa Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, prot. n° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010, si tiene conto del fatto, che, per le opere strategiche per finalità di protezione civile, e per quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari. Da esse scaturisce, che la verifica è obbligatoria, mentre non lo è l’intervento, a meno che il proprietario o il gestore, non disponga di risorse ordinariamente sufficienti per la sua esecuzione. Al C. 6 dell’ Art. 2, inoltre si precisa, che per le opere sopramenzionate, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, resta comunque  l’obbligo di tener conto degli esisti delle verifiche nei piani triennali e annuali, secondo quanto previsto dalla L. n° 109, del 11/02/1994 e s.m.i.. Quindi da ciò scaturisce un indirizzo legislativo, per cui anche se allo stato attuale non si ha la disponibilità di risorse immediate e ordinariamente disponibili, resta comunque l’obbligo di programmazione delle azioni volte a porre rimedio ad eventuali inadeguatezze. Per cui sulla base di ciò, nasce la problematica di individuare il tempo entro il quale porre in essere azioni volte a ridurre e/o eliminare le inadeguatezze, di cui di seguito se ne darà maggior dettaglio anche dal punto di vista di inquadramento legislativo. Successivamente all’ O.P.C.M. 3274 del 2003, sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 2008, che al Cap. 8 hanno introdottto i concetti di valutazione della sicurezza sugli edifici esistenti, ed in particolare al par. 8.3, hanno introdotto le situazioni per cui si rende necessaria la valutazione della sicurezza:

  • Riduzione della capacità resistente e/o deformativa;

  • Errori di progetto;

  • Ecc.;

inoltre al par.8.4, elenca una serie di interventi per i quali la valutazione è obbligatoria:

  • Sopraelevazione;

  • Ampliamento con opere connesse alla struttura originaria;

  • Variazione di classe o destinazione d’uso;

  • Interventi con incrementi di scarico in fondazione maggiori del 10 %.

Inoltre la Circolare esplicativa n° 617, indica due situazioni in cui è obbligatoria la valutazione:

  • Variazioni , improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (per esempio danni dovuti a urti, cedimenti, degrado materiali, ecc.);

  • Variazione dovute dall ’intervento dell’uomo, (per esempio variazione di carichi, destinazione d’uso, ecc.).

È ovvio che le variazioni dovute all’ intervento dell’uomo, determinano dei provvedimenti di riduzione e/o eliminazione delle inadeguatezze, immediati ed improcrastinabili; mentre nel caso di quelle lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo, i provvedimenti saranno legati alla vita nominale residua ed alla classe d’uso del bene. Questo approccio, rappresenta l’unica programmazione possibile nel tempo, con un fondamento tecnico-scientifico, basato su concetti probabilistici, per affrontare le carenze strutturali; adoperato dopo gli eventi sismici di Molise e Puglia del 2002, e fatto proprio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nel 2010, per gli eventi della Regione Emilia. Il CTS, chiarisce che, la gravità di una inadeguatezza, va commisurata alla vita nominale residua, che rappresenta il tempo entro il quale si deve attivare l’intervento che pone rimedio. Per cui, posto che si definisce Vita Nominale  Vn “è intesa come il numero di anni nel quale la struttura purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere adoperata per lo scopo alla quale è destinata”; e che si definisce Classe d’ Uso, la suddivisione che hanno gli edifici, in funzione di un eventuale interruzione di operatività o collasso in presenza di azioni sismiche, legata all’ affollamento; di seguito si riportano le tabelle di norma relative alla Vita Nominale di progetto ed i relativi coefficienti d’uso.

 

 

Per cui la Vita Nominale Residua si otterrà da:

(TINT Cu)/Tslv =0,105     da cui

TINT =Vnres=0,105 Tslv / Cu

Tslv= periodo di ritorno allo SLV (Stato limite Salvaguardia della Vita)

Cu= coefficiente d’uso.

Per le scuole, la norma prevede come valori di progetto quelli relativi a :

Cu=1,5

Vn=  >= 50 anni.

Per cui la Vita Nominale Residua, rappresenta il Tempo di Intervento entro il quale devono essere messe in atto tutte le azioni volte ad eliminare le inadeguatezze, e di cui proprietari e gestori degli immobili devono tener conto. Per quanto concerne la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011, "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle N.T.C. 14/01/2008”, di essa se ne tiene conto, per il fatto che introduce dei parametri tecnici per la  valutazione del rischio sismico dei fabbricati, ossia il fattore di accelerazione, e l’indice di rischio o di sicurezza sismico.

Il Fattore di accelerazione, definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello SLV, e quello corrispondente al periodo di ritorno di riferimento, entrambe riferite alla categoria di suolo A

fa,SLV= aSLV  / ag,SLV

aSLV= accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello stato limite;

ag,SLV=accelerazione al suolo corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (valore relativo al sisma atteso in locoo di progetto).

Si va a verificare la percentuale di accelerazione sismica che un fabbricato riesce a sopportare, rispetto a quella attesa in situ; per cui per valori del fattore che tendono allo zero, si ha un rischio elevato, mentre per valori che tendono all’unità, si ha un rischio basso.

L’Indice di Rischio o di Sicurezza Simica, è dato dal rapporto tra il periodo di ritorno TSL dell’azione sismica che porta al generico stato limite, ed il corrispondente periodo di ritorno di riferimento TR,SL, ed in particolare con riferimento allo SLV si ha:

IS,SLV= TSLV / TR,SLV

In sostanza si verifica il periodo di ritorno di un evento sismico del fabbricato esistente, per un dato coefficiente d’uso, rispetto a  quello di riferimento (valore relativo al sisma atteso in loco o di progetto); per valori dell’indice che tendono verso lo zero, si ha un rischio elevato, mentre per quelli tendenti all’unità si ha un rischio basso.

Per gli edifici oggetto di valutazione, oltre ai risultati delle analisi ed eventuali anomalie riscontrate, verranno riportati i valori di:

  1. Vita Nominale Residua;

  2. Fattore di Accelerazione;

  3. Indice di Rischio.

di modo che , con il primo parametro, si tiene conto del tempo entro il quale devono essere effettuati gli interventi; mentre con gli altri si ha un ordine di grandezza del rischio sismico

Scuola "G Garibaldi" Teano -CE-

La valutazione , è stata effettuata a valle del rilievo dello stato di fatto, con relativo rilievo geometrico strutturale, ed indagini. Per quanto concerne le indagini, sono state effettuate quelle per la caratterizzazione geotecnica, e sismica del sito, mentre per la caratterizzazione strutturale, si è proceduto con indagini visive, saggi, pacometriche, sonreb, sclerometriche (sia per cls che per le malte), oltre al prelievo di carote e armature. Sulla base di ciò, è stata effettuata la valutazione del livello di conoscenza, e la modellazzione. Il plesso scolastico risulta essere costituito da due blocchi, uno in muratura, ed uno in c.a., per i quali sono stati ricavati i fattori di rischio. Di seguito si riporta lo stralcio della relazione di sintesi,  alcune Tavole, oltre alle immagini relative alle indagini ed alla modellazione. 

Scuola "V. Laurenza" Teano -CE-

La valutazione , è stata effettuata a valle del rilievo dello stato di fatto, con relativo rilievo geometrico strutturale, ed indagini. Per quanto concerne le indagini, sono state effettuate quelle per la caratterizzazione geotecnica, e sismica del sito, mentre per la caratterizzazione strutturale, si è proceduto con indagini visive, saggi, pacometriche, sonreb, sclerometriche (sia per cls che per le malte), oltre al prelievo di carote e armature. Sulla base di ciò, è stata effettuata la valutazione del livello di conoscenza, e la modellazzione. Il plesso scolastico risulta essere costituito da due blocchi, uno in muratura, ed uno in c.a., per i quali sono stati ricavati i fattori di rischio. Di seguito si riporta lo stralcio della relazione di sintesi,  alcune Tavole, oltre alle immagini relative alle indagini ed alla modellazione. 

Project 2

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Project 3

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